Art. 1
1 / 1In vigore dal 21 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1963, n. 1372, con il quale, tra gli altri; stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo;
Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo;
Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II dell'Università degli studi di Napoli;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1° novembre 1977, il posto di tecnico laureato, indicato nelle premesse, presentemente assegnato all'istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo, è trasferito all'istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia II dell'Università degli studi di Napoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 luglio 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 204
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-26;1048#art-1