Art. 1
1 / 11Soppressione uffici centrali
In vigore dal 13 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;
Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
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Soppressione uffici centrali
A seguito del trasferimento e della delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario operato con i decreti delegati previsti dall', primo comma, lettere a) e c), della legge 22 luglio 1975, n. 382, e successiva legge 27 novembre 1976, n. 894, nonché a seguito del trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei loro statuti, sono soppressi, a decorrere dal 1 gennaio 1978, salvo quanto disposto dall', presso le amministrazioni statali, gli uffici centrali di cui agli articoli seguenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;617#art-1