Art. 98 · Gestioni comuni
Capo V

Art. 98

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Gestioni comuni

In vigore dal 13 set 1977
Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo, quando sono interessati i servizi in territori finitimi di più regioni, sono esercitate mediante intesa tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. Resta salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-98