Art. 74 · Difesa contro le malattie delle piante coltivate
Capo VIII

Art. 74

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Difesa contro le malattie delle piante coltivate

In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonché le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. Le regioni esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia germativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-74