Art. 7 · Norme regionali di attuazione
Titolo I

Art. 7

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Norme regionali di attuazione

In vigore dal 13 set 1977
Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell' della Costituzione. Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-7