Art. 67 · Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli
Capo VIII

Art. 67

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Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli

In vigore dal 13 set 1977
Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo terzo comma. Per la gestione in comune, ai sensi dell' del presente decreto, le regioni provvedono nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti statali di indirizzo o coordinamento. Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel rispetto della lettera m) dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e in attuazione degli indirizzi fissati in sede di programmazione nazionale, sentita la commissione interregionale, di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le regioni sono sentite sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del CIPE a tali enti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-67