Art. 61 · Acque minerali e termali
Capo IV

Art. 61

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Acque minerali e termali

In vigore dal 13 set 1977
Le funzioni amministrative relative alla materia "acque minerali e termali" concernono la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente , lettera u), per il riconoscimento delle acque.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-61