Art. 56 · Turismo ed industria alberghiera
Capo III

Art. 56

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Turismo ed industria alberghiera

In vigore dal 13 set 1977
Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera" concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale. Le funzioni predette comprendono fra l'altro: a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica; b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI; c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali. L', ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, è così modificato: "Fino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con finalità turistiche, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato".
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