Art. 54 · Attribuzioni ai comuni
Capo II

Art. 54

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Attribuzioni ai comuni

In vigore dal 13 set 1977
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative: a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo; b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto; c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione; d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti auto-stradali, ed alle relative sanzioni amministrative; e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori dei mercati; f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade; g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.
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