Art. 51 · Fiere e mercati
Capo II

Art. 51

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Fiere e mercati

In vigore dal 13 set 1977
Le funzioni amministrative relative alla materia "fiere e mercati" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-51