Art. 46 · Istituzione delle scuole statali
Capo VI

Art. 46

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Istituzione delle scuole statali

In vigore dal 13 set 1977
L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-46