Art. 37 · Istituti di istruzione professionale
Capo V

Art. 37

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Istituti di istruzione professionale

In vigore dal 13 set 1977
Le istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di cui al precedente ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-37