Art. 32 · Attribuzioni dei comuni
Capo IV

Art. 32

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Attribuzioni dei comuni

In vigore dal 13 set 1977
Sono attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell', primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente che non siano espressamente riservate allo Stato, alle regioni e alle province. Spetta alla regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni. Le leggi regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente articolo. Si applica il disposto dell' relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-32