Art. 31 · Funzioni delegate
Capo IV

Art. 31

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Funzioni delegate

In vigore dal 13 set 1977
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente , lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste dall' del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine; b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose; c) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale; d) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Il Ministero della sanità può provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-31