Art. 29 · Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri
Capo IV

Art. 29

46 / 137

Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri

In vigore dal 13 set 1977
Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall' della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dall', terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-29