Capo IV
Art. 29
46 / 137Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri
In vigore dal 13 set 1977
Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall' della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dall', terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.
Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-29