Titolo I
Art. 2
2 / 137Attribuzione a province, comuni e comunità montane
In vigore dal 13 set 1977
Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-2