Art. 17 · Materie del trasferimento
Titolo III

Art. 17

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Materie del trasferimento

In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all' nelle materie "polizia locale urbana e rurale", "beneficenza pubblica", "assistenza sanitaria ed ospedaliera", "istruzione artigiana e professionale", "assistenza scolastica", "musei e biblioteche di enti locali", come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-17