Art. 14 · Persone giuridiche private
Capo II

Art. 14

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Persone giuridiche private

In vigore dal 13 set 1977
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all' del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-14