Art. 134 · Modalità della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio
Titolo VI

Art. 134

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Modalità della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio

In vigore dal 13 set 1977
Le soppressioni e le riduzioni da apportare, in relazione alle funzioni amministrative trasferite, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero, entro il 31 ottobre 1977, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-134