Titolo VI
Art. 120
120 / 137Entrate degli enti pubblici
In vigore dal 13 set 1977
Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di carattere tributario, previste da disposizioni di legge vigenti, sono interamente attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi esercitate, o limitatamente alla parte pertinente alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative anche in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto.
Analogamente si procede, intendendosi sostituiti comuni, province o comunità montane alle regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a comuni, province o comunità montane.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui all', preposti alla erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali entrate derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie di lavoratori dipendenti o autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono al bilancio dello Stato.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai contributi di persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi di cui all' nonché alle entrate destinate all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle regioni a statuto speciale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-120