Art. 12 · Materie del trasferimento
Titolo IICapo I

Art. 12

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Materie del trasferimento

In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie "ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione" e "circoscrizioni comunali".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-12