Titolo I
Art. 11
11 / 137Programmazione nazionale e regionale
In vigore dal 13 set 1977
Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni.
Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali.
Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.
La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-11