Capo VIII
Art. 102
101 / 137Competenze dello Stato
In vigore dal 13 set 1977
Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico scientifica;
3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni;
5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate;
6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;
7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall', primo comma;
8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;
9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all' della legge 13 luglio 1966, n. 615;
10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-102