Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 6
6 / 42Commissione elettorale circoscrizionale
In vigore dal 23 ott 1977
Ciascuna commissione elettorale circoscrizionale e composta da sette dipendenti dell'amministrazione, dei quali almeno uno con qualifica non inferiore a primo dirigente, scelti dal Ministro su terne proposte dal consiglio di amministrazione.
La commissione elettorale circoscrizionale è nominata con decreto del Ministro, il quale provvede, contestualmente, a designare il presidente tra i membri con qualifiche dirigenziali e ad indicare le relative sedi e l'ambito delle singole circoscrizioni.
Le circoscrizioni saranno determinate, con criteri di funzionalità, avuto riguardo alla organizzazione periferica e centrale degli uffici e al numero dei dipendenti ad essi applicati.
In ogni caso le circoscrizioni non potranno avere limiti territoriali inferiori alle regioni.
Alla prima convocazione della commissione provvede il presidente.
Per ciascuna seduta della commissione il segretario redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti se già designati.
La commissione elettorale circoscrizionale provvede agli adempimenti di cui ai successivi articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-6