Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 4
4 / 42Commissione elettorale centrale
In vigore dal 23 ott 1977
La commissione elettorale centrale è presieduta da un magistrato, con qualifica non inferiore a consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o, in mancanza, da un dirigente generale ed è composta da sei dipendenti della amministrazione, scelti dal Ministro, su terne proposte dal consiglio di amministrazione, sempre che il consiglio stesso proponga tali terne entro 15 giorni dalla data di convocazione, di cui uno è designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario.
La designazione del magistrato destinato a presiedere la commissione viene effettuata, su richiesta del Ministro, dal presidente dell'istituto di appartenenza. - Trascorsi venti giorni dalla data di tale richiesta senza che sia avvenuta la designazione, il Ministro designa un dirigente generale.
La commissione elettorale centrale del Ministero di grazia e giustizia è presieduta da un magistrato con funzioni di direttore generale presso lo stesso Ministero.
La commissione elettorale centrale è nominata con decreto del Ministro competente, il quale, contestualmente, provvede alla prima sua convocazione.
Tutti i provvedimenti della commissione sono definitivi.
Per ciascuna seduta della commissione, il segretario redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti se già designati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-4