Art. 39 · Ministero della pubblica istruzione
Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 39

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Ministero della pubblica istruzione

In vigore dal 23 ott 1977
Per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai dipendenti civili appartenenti: a) ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica; b) al personale non docente dei ruoli delle università e degli osservatori astronomici; c) al personale non insegnante delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica. Il presente regolamento si applica, con i dovuti adattamenti resi necessari dalla dimensione provinciale, da stabilirsi con decreto ministeriale, alla elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione provinciali, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.
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