Art. 37 · Ministero degli affari esteri
Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 37

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Ministero degli affari esteri

In vigore dal 23 ott 1977
Il Ministro per gli affari esteri emana, con suo decreto, particolari disposizioni di adeguamento al presente regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione in relazione alle speciali esigenze del servizio all'estero. A tale scopo potranno essere anche adottate, in sostituzione di disposizioni incompatibili con le caratteristiche dei servizi all'estero, opportune misure dirette a raggiungere gli stessi fini. Analogamente a quanto disposto nel precedente comma e regolato lo svolgimento delle elezioni annuali dei rappresentanti delle singole carriere, da parte del personale appartenente alle carriere stesse, in ciascuna commissione di avanzamento, sulla base di quanto disposto dall'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermi restando la norma transitoria dell'art. 239 ed i casi di incompatibilità previsti dal decreto stesso. I rappresentanti nelle commissioni di avanzamento sono eletti, in ragione di un terzo dei membri stabiliti per ciascuna commissione dal primo comma del citato art. 98 in numero di due effettivi e due supplenti per ciascuna delle commissioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo suddetto; per la commissione di cui alla lettera c) vengono eletti due rappresentanti effettivi e due supplenti per la valutazione del personale della carriera dei cancellieri ed altrettanti per la valutazione della carriera degli assistenti commerciali. Il Ministro per gli affari esteri emana, altresì, le necessarie disposizioni per assicurare il tempestivo trasferimento presso l'amministrazione centrale degli eletti in servizio all'estero che accettino il mandato nonché la loro non trasferibilità all'estero durante il periodo del mandato stesso se non previa rinuncia ad esso. In caso di non accettazione o di trasferimento si procede alla nomina del primo dei non eletti della stessa lista.
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