Art. 36 · Voto degli elettori all'estero
Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 36

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Voto degli elettori all'estero

In vigore dal 23 ott 1977
Gli elettori che nel giorno della votazione si trovano all'estero per motivi di servizio esprimono il voto per corrispondenza. A tal fine l'amministrazione interessata provvede, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, ad inviare a ciascun elettore, a mezzo di raccomandata, un plico contenente: a) una scheda per la votazione; b) un volantino contenente le liste ammesse ed i nominativi dei candidati di ciascuna lista; il volantino deve indicare anche l'ora ed il giorno previsti dal quinto comma del presente articolo, entro cui il voto deve pervenire all'amministrazione mittente; c) una busta per la restituzione della scheda votata contenente l'indirizzo dell'amministrazione alla quale va trasmessa e, sul retro, gli spazi per l'indicazione di cui al quarto comma del presente articolo. Dell'avvenuta ammissione al voto per corrispondenza viene data comunicazione al presidente del seggio, perché apporti apposita annotazione nella lista sezionale. L'elettore, dopo aver espresso il voto provvede a chiudere nella busta di cui alla lettera e) la scheda piegata secondo le linee in essa tracciate e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato, deve essere rimesso, sempre per raccomandata, all'amministrazione di appartenenza, ala quale deve pervenire entro le ore 12 del giorno fissato per l'elezione. Le buste pervenute vengono custodite da apposito ufficio dell'anzidetta amministrazione il quale provvede a consegnarle ai presidenti dei seggi nelle cui liste gli elettori mittenti sono iscritti, prima della chiusura delle operazioni di votazione. Il presidente, ricevute le buste, provvede ad aprirle e, dopo aver controllato la corrispondenza delle generalità dell'elettore mittente indicate sul retro della busta di cui alla lettera c) del precedente secondo comma con quelle riportate nella lista del seggio, include nell'urna le schede votate avendo cura di non aprirle. Dell'inserimento di ciascuna scheda nell'urna, è fatta attestazione mediante apposizione, nell'apposita colonna della lista, della firma di un componente l'ufficio accanto al nome del mittente. Le buste pervenute dopo i termini indicati al precedente quinto comma vengono trattenute dall'ufficio per essere allegate al verbale del seggio in cui l'elettore mittente è iscritto, senza essere aperte. Della ricezione delle buste oltre l'ora sopra indicata è redatto apposito verbale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-36