Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 30
29 / 42Nomina degli eletti
In vigore dal 23 ott 1977
La nomina degli eletti a componenti degli organi collegiali indicati all' è fatta con decreto del Ministro.
Gli eletti che cessano dal servizio o che sono puniti con la sanzione della sospensione dalla qualifica, decadono dall'ufficio.
In loro vece e in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica sono nominati, con le modalità di cui al primo comma, i membri supplenti e, in luogo di questi ultimi, sono nominati i candidati che li seguono nelle rispettive liste secondo l'ordine dei voti riportati.
Gli eletti che siano sospesi cautelarmente dal servizio vengono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dall'ufficio e sono sostituiti dai supplenti.
Ad analoga sostituzione si procede nei casi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia degli stessi eletti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-30