Art. 3 · Data delle elezioni
Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 3

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Data delle elezioni

In vigore dal 17 feb 1979
Le elezioni sono indette per le singole amministrazioni con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. Esse hanno luogo in una giornata festiva e proseguono, ove ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo. La data è stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le votazioni possono effettuarsi presso i seggi elettorali o per corrispondenza. Nel decreto di indizione delle elezioni ciascun Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, e comunque trascorsi 15 giorni dalla data di convocazione senza che il consiglio stesso si sia pronunciato, determina le circoscrizioni elettorali, costituite in base a raggruppamenti di uffici anche a carattere provinciale e regionale; nomina la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali, stabilendone le sedi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-3