Art. 28 · Ricorsi alla commissione elettorale centrale
Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 28

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Ricorsi alla commissione elettorale centrale

In vigore dal 23 ott 1977
Avverso le operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla commissione elettorale centrale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da presentare all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di due giorni dalla data in cui i seggi o le commissioni elettorali circoscrizionali hanno ultimato le operazioni elettorali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-28