Art. 26 · Operazioni per il riepilogo dei voti e per il riparto dei seggi da parte della commissione elettorale circoscrizionale
Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 26

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Operazioni per il riepilogo dei voti e per il riparto dei seggi da parte della commissione elettorale circoscrizionale

In vigore dal 17 feb 1979
La commissione elettorale circoscrizionale il decimo giorno successivo al primo giorno di votazione procede alle seguenti operazioni: 1) fa lo spoglio delle schede ricevute dai votanti per corrispondenza. Il presidente della commissione provvede ad aprire le buste e, dopo aver controllato la corrispondenza delle generalità dell'elettore mittente indicate sul retro di ogni busta con quelle riportate nella lista degli elettori che votano per corrispondenza, include nell'urna le schede votate avendo cura di non aprirle. Dell'inserimento di ciascuna scheda nell'urna, è fatta attestazione mediante apposizione, nell'apposita colonna della lista, della firma di un componente la commissione accanto al nome del mittente; 2) fa lo spoglio delle schede eventualmente ricevute ai sensi del penultimo comma dell'; 3) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione così come risultano dai verbali dei seggi stessi e dallo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza. Le buste contenenti i voti per corrispondenza che giungono decorso il termine stabilito nel precedente comma, vengono aperte con le modalità di cui al punto 1); peraltro le schede votate e ivi contenute sono trasmesse, senza essere aperte, alla commissione elettorale centrale, dopo che il presidente vi ha apposto la annotazione "annullata perché giunta dopo la chiusura delle operazioni previste dall' del presente regolamento ". Di tutte le operazioni della commissione elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti della commissione presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Nel verbale devono essere indicati: a) le risultanze delle operazioni di cui al precedente punto 1); b) i voti ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista e per ciascuna di essa, il numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato; c) gli eventuali incidenti occorsi durante le operazioni e le determinazioni adottate. Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi nonché tutti i verbali dei seggi con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato subito alla commissione elettorale centrale. Il secondo esemplare del verbale è consegnato al capo dello ufficio presso il quale ha sede la commissione elettorale circoscrizionale per la conservazione agli atti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-26