Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 2
2 / 42Categorie degli elettori e degli eleggibili
In vigore dal 17 feb 1979
Sono elettori ed eleggibili, nell'ambito di ciascuna amministrazione, tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo con rapporto di impiego a tempo indeterminato, in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati o comunque in servizio presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.
Per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai dipendenti civili appartenenti alle carriere ed ai ruoli e qualifiche speciali di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché agli impiegati appartenenti al ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli impiegati a contratto assunti dagli uffici all'estero nonché gli impiegati locali di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.
Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che alla data delle elezioni siano sospesi dal servizio, anche cautelarmente, o che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia.
È altresì escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale straordinario assunto temporaneamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonché quello di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-2