Art. 18 · Votazione
Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 18

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Votazione

In vigore dal 23 ott 1977
Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire la tessera ferroviaria o, in mancanza, altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia. In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore o altro elettore, noto all'ufficio, ne attesta l'identità apponendo sulla lista del seggio la propria firma accanto al nome dell'elettore. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore unitamente alla matita. L'elettore si reca nella cabina riservata alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul numero che contraddistingue la lista da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'. L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nell'urna. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista. Le schede prive del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Se l'elettore non vota nella cabina riservata alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue autenticata e vidimata con il bollo del seggio. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono vidimate e annullate dal presidente per essere incluse nel plico di cui al n. 1) del terzo comma del successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-18