Art. 17 · Costituzione dall'ufficio elettorale di sezione e apertura della votazione
Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 17

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Costituzione dall'ufficio elettorale di sezione e apertura della votazione

In vigore dal 23 ott 1977
Alle ore otto del giorno per il quale è indetta la elezione, il presidente, o, in sua assenza lo scrutatore che, a norma del nono comma del precedente , assume le funzioni di presidente, costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati. Se tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano ed il più giovane degli elettori del seggio presenti. Se manca il segretario, il presidente del seggio lo sceglie tra gli elettori presenti. Costituito l'ufficio, il presidente fa constatare ai componenti che l'arredamento della sala è conforme a quanto stabilito dal precedente e di aver ricevuto dalla commissione elettorale circoscrizionale le carte e gli oggetti di cui al precedente . Il presidente, poi, firma per l'autentica le schede destinate alla votazione, apponendovi nel retro, il bollo del seggio. Le schede autenticate vengono poste nell'apposita cassetta. Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 9. Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire fino alle ore 20. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti. Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di spoglio delle schede. La polizia dell'adunanza spetta al presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-17