Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 15
14 / 42Arredamento della sala della votazione
In vigore dal 23 ott 1977
Ciascun locale destinato alla votazione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere diviso in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.
Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare.
Nel compartimento riservato alla votazione devono essere disposte una o due cabine che assicurino la segretezza del voto.
A ciascun seggio sono assegnate un'urna destinata a contenere le schede votate ed una cassetta per le schede da distribuire agli elettori.
Alla fornitura del materiale provvederà, quando sia necessario, il comune in cui ha sede l'ufficio, previa autorizzazione del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-15