Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 12
11 / 42Adempimenti della commissione elettorale centrale in ordine all'esame ed alla ammissione delle candidature
In vigore dal 23 ott 1977
La commissione elettorale centrale, entro quarantotto ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:
a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità quanto stabilito dai precedenti articoli e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;
b) depenna i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al quinto comma, lettera a), dei precedenti , o il certificato di cui alla successiva lettera c) dello stesso comma;
c) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;
d) dichiara l'inammissibilità della lista il cui numero di candidati, in conseguenza di quanto previsto alle lettere b) e e), si sia ridotto a meno di due;
e) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito nel precedente , a cominciare dall'ultimo;
f) assegna a ciascuna lista, secondo l'ordine di ammissione, un numero progressivo che verrà riportato sulle schede di votazione;
g) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.
Alle operazioni di cui al precedente comma può assistere il rappresentante effettivo, o il supplente, di ciascuna lista, che potrà formulare eventuali osservazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-12