Art. 11 · Certificato per la presentazione delle liste
Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

Art. 11

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Certificato per la presentazione delle liste

In vigore dal 23 ott 1977
Chiunque intenda presentare una lista deve farsi rilasciare, dal proprio capo d'ufficio, o da un suo delegato, un certificato in carta libera dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori per la nomina dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, o organismo similare, ai sensi dell' della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il quale intende presentare la lista nonché la qualifica rivestita e la sede di servizio. In calce al certificato, l'interessato appone la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo ufficio, o suo delegato. Agli impiegati che disimpegnano funzioni di capo di ufficio il certificato è rilasciato dal suo delegato; ai capi dei servizi od uffici centrali autonomi ed ai capi degli uffici provinciali, o con circoscrizione superiore, dal capo del personale, o da un impiegato da lui delegato. Al personale fuori ruolo, comandato o comunque in servizio presso altra amministrazione, il certificato è rilasciato dal capo del personale dell'amministrazione di appartenenza o da un funzionario da lui delegato; al personale provvisoriamente in servizio presso un ufficio diverso da quello di appartenenza nell'ambito della propria amministrazione il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui presta effettivamente servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-11