Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari
Art. 1
1 / 42Elezione dei rappresentanti del personale
In vigore dal 23 ott 1977
REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SIMILARI AI SENSI DELL' DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775.
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Elezione dei rappresentanti del personale
Le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, o in organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni del consiglio di amministrazione, previste dall' della legge 28 ottobre 1970, n.
775, si svolgono con le modalità di cui ai successivi articoli.
Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;721#art-red-1