Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 11 ago 1977
Salvo quanto sarà stabilito in applicazione del precedente e fermo restando il disposto dell', a decorrere dal 1 gennaio 1978, nei confronti del personale contemplato dal presente decreto, cessano di avere applicazione i particolari limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro straordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;422#art-7