Art. 6
6 / 8In vigore dal 11 ago 1977
Il presente decreto si applica nei confronti degli impiegati civili e degli operai, di ruolo e non di ruolo, dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, escluso il personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259, nonché quello comunque in servizio all'estero. Si applica inoltre nei confronti del restante personale dell'Istituto superiore di sanità.
Il presente decreto trova applicazione, altresì, nei confronti del personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo di nomina comunale nonché di quello di nomina privata regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 21 aprile 1940, che abbiano diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;422#art-6