Art. 5

Art. 5

5 / 8
In vigore dal 11 ago 1977
Sino a quando non si sarà provveduto a riordinare la materia relativa ai servizi svolti da talune amministrazioni a richiesta ed a carico di privati o di enti, restano ferme le misure dei compensi orari e la disciplina prevista dalla legge 15 novembre 1973, n. 734. Restano, altresì, invariati l'attuale disciplina per i servizi svolti dal personale doganale nell'interesse del commercio, l'importo del compenso per 20 ore di lavoro straordinario previsto dal terzo comma dell'art. 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734 a favore del personale di cui all'art. 10 della stessa legge, nonché le misure dei compensi riguardanti prestazioni di semplice attesa o a disposizione ed ogni altro compenso commisurato alle tariffe di lavoro straordinario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;422#art-5