Art. 3
3 / 8In vigore dal 11 ago 1977
A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata, per ogni qualifica, secondo il relativo indice percentuale risultante dalla tabella allegata, assumendo a base un importo pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento.
Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purchè si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria del compenso di cui al precedente primo comma è maggiorata del 30 per cento.
Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1 gennaio di ogni anno, alla generalità del personale statale in attività di servizio. Le misure complessive così ottenute, sono arrotondate alle lire dieci per eccesso.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato di concerto con quello per il tesoro, sarà stabilita l'equiparazione delle altre particolari categorie a quelle indicate nella predetta tabella ai fini dell'applicazione degli appositi indici percentuali.
A decorrere dal 1 gennaio 1978, ai fini della determinazione del parametro base di cui al precedente primo comma, sarà considerato anche l'importo della 13ª mensilità ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;422#art-3