Art. 1
1 / 1In vigore dal 8 dic 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore delle Pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 145 a 160 incluso, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in archeologia classica e studi sul dramma antico, sono abrogati e sostituiti dai seguenti, relativamente all'istituzione della scuola di perfezionamento in archeologia classica con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di perfezionamento in archeologia classica
Art. 145. - Alla facoltà di lettere e filosofia è annessa una scuola di perfezionamento in archeologia classica.
La scuola ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica in campo archeologico e di fornire ai laureati delle università italiane e straniere il mezzo di approfondire le loro conoscenze archeologiche con particolare riferimento alla Sicilia. Si propone inoltre di favorire la formazione professionale degli allievi con particolare riferimento alla tutela e alla conservazione del patrimonio archeologico.
La scuola ha sede in Siracusa.
Art. 146. - La scuola è diretta da un consiglio composto di cinque membri: ne fanno parte il professore ufficiale di archeologia e storia dell'arte greca e romana dell'Università di Catania; due professori dell'Università di Catania che tengano insegnamenti ufficiali di materie fondamentali nel piano di studi della scuola; due titolari di soprintendenze alle antichità della Sicilia in attività di servizio nominati per un triennio dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.
Il consiglio è presieduto dal professore di ruolo o fuori ruolo di insegnamento fondamentale nel piano di studi della scuola più anziano di servizio. Il presidente del consiglio direttivo è anche direttore della scuola.
Qualora fra i membri del consiglio direttivo non vi siano professori di ruolo o fuori ruolo di insegnamenti fondamentali nel piano di studi della scuola, il direttore della scuola viene nominato dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio direttivo, fra i professori di ruolo o fuori ruolo di materie classiche. In questo caso la nomina ha la durata di tre anni e può essere riproposta per il rinnovo.
Il consiglio ha il compito di predisporre il programma di attività scientifica e didattica della scuola, di coordinare e approvare il programma delle lezioni e delle esercitazioni, di proporre gli incarichi di insegnamento.
Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede il direttore della scuola ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio. I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario designato dal consiglio stesso.
Alla fine dell'anno accademico il direttore della scuola presenterà al Ministero della pubblica istruzione e al rettore dell'Università di Catania una relazione sullo stato della scuola e sull'attività didattica e scientifica svolta. La relazione dovrà essere approvata dal consiglio direttivo.
Art. 147. - La scuola è amministrata da un consiglio di amministrazione presieduto dal rettore dell'Università di Catania e composto dal preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania, dal direttore della scuola, dal soprintendente alle antichità di Siracusa, dai rappresentanti della provincia e del comune di Siracusa, dal direttore della scuola di perfezionamento in studi sul dramma antico, dal direttore amministrativo dell'Università di Catania e dai rappresentanti degli altri enti che contribuiscono al mantenimento della scuola.
Il consiglio di amministrazione ha il compito di attribuire ogni anno gli incarichi di insegnamento della scuola proposti dal consiglio direttivo. Ha inoltre il compito di deliberare su tutta la materia che ad esso viene sottoposta dal rettore dell'Università e dal consiglio direttivo.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.
Art. 148. - Alla scuola possono essere ammessi i laureati in lettere (indirizzo classico) delle università italiane, e gli stranieri forniti di titolo che, a giudizio del consiglio direttivo della scuola, sia equipollente.
Il consiglio ha inoltre la facoltà di autorizzare l'iscrizione dei laureati in lettere (indirizzo moderno) o di stranieri forniti di titolo equipollente, i quali dimostrino di possedere una preparazione classica sufficiente per seguire i corsi.
La preparazione viene accertata mediante esame.
Il consiglio direttivo fissa ogni anno il numero massimo delle iscrizioni tenendo conto della effettiva ricettività della scuola.
Se il numero delle domande è superiore al numero dei posti disponibili, stabilisce una graduatoria dei richiedenti sulla base di una valutazione dei titoli presentati.
Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, saranno messi a concorso fra gli allievi delle borse di vitto e alloggio.
Art. 149. - I corsi hanno la durata di due anni e comprendono i seguenti insegnamenti:
A) Insegnamenti fondamentali:
1) archeologia e storia dell'arte greca e romana (biennale);
2) paletnologia;
3) archeologia tardo antica e alto medievale;
4) topografia antica;
B) Insegnamenti complementari:
1) epigrafia greca e romana;
2) numismatica greca e romana;
3) archeologia italica;
4) archeologia del vicino Oriente;
5) archeologia e antichità teatrali;
6) storia della Sicilia antica e medievale;
7) filologia classica;
8) storia economica e sociale del mondo antico.
All'inizio del primo anno gli studenti, d'accordo col direttore della scuola formuleranno un piano di studi che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio direttivo. Oltre ai quattro insegnamenti fondamentali dovranno essere compresi nel piano di studi tre fra gli insegnamenti complementari. Eventuali deroghe dovranno essere motivate e sottoposte al parere del consiglio direttivo.
Tutti gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni, seminari e conferenze organicamente collegati in modo da approfondire i diversi aspetti delle singole discipline e i loro collegamenti col complesso della cultura classica.
Saranno inoltre tenuti seminari e conferenze riguardanti la tutela e la salvaguardia del patrimonio archeologico e tendenti a completare la preparazione scientifica degli allievi con le cognizioni indispensabili all'esercizio della professione.
Le esercitazioni di carattere pratico si realizzano nella esplorazione archeologica e in saggi di scavo; alla fine di ogni corso gli allievi che vi hanno partecipato presenteranno le relative relazioni.
La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni è obbligatoria.
Art. 150. - La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, dovrà risultare da appositi registri tenuti dalla scuola, ove il professore segnerà in ordine cronologico e separatamente per ciascun corso, l'argomento e l'ora della lezione.
Sul medesimo registro allievi e assistenti presenti apporranno ogni volta la loro firma. Alla fine dei corsi il direttore della scuola apporrà il suo visto di regolarità su ciascun registro. I registri suddetti saranno estensibili a richiesta delle autorità accademiche e del Ministero della pubblica istruzione.
All'iscritto viene rilasciato inoltre dalla segreteria dell'università un libretto di iscrizione sul quale dovranno essere attestate, alla fine dell'anno, le frequenze di ciascun corso di lezioni, conferenze, seminari, esercitazioni. Il direttore della scuola vi apporrà il suo visto per la validità di ciascun anno di corso.
L'iscritto che non abbia soddisfatto agli obblighi predetti, non viene ammesso agli esami di diploma.
Art. 151. - Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno anche per gli insegnamenti biennali, e si svolgono per singole discipline.
Le commissioni relative vengono nominate dal direttore della scuola che le presiede. Gli esami si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di profitto delle facoltà universitarie.
Alla fine del secondo anno gli allievi, dopo aver presentato e discusso una dissertazione su una delle discipline archeologiche insegnate nella scuola, ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, conseguono il diploma di perfezionamento.
Relazioni e dissertazioni di particolare valore scientifico vengono pubblicate.
La scuola si propone inoltre di curare la pubblicazione di studi e ricerche di carattere archeologico, e di quanto può servire al progresso degli studi archeologici con particolare riferimento alla Sicilia.
La commissione per l'esame di diploma, nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola, è costituita dal direttore che la presiede e da altri quattro docenti della scuola stessa.
Art. 152. - Tutti gli atti e i documenti relativi alla scuola sono conservati dalla segreteria dell'Università di Catania, che, con la procedura normale, rilascia i certificati e il diploma di perfezionamento; quest'ultimo dovrà essere munito della firma del rettore, di quelle del direttore della scuola e del direttore amministrativo, oltre che del timbro a secco dell'università.
Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi valgono, in quanto applicabili e per quanto non prescritto dal presente statuto, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
Gli iscritti devono pagare per tassa di immatricolazione L. 2.000 e per tassa annuale di iscrizione lire 8.000.
I diplomati debbono inoltre pagare L. 3.000 per sopratassa di diploma; coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento della tassa di diploma di L. 6.000.
Tasse, sopratasse e contributi sono versati alla cassa dell'Università; la tassa di diploma va invece versata all'erario.
Il provento delle sopratasse per esami di profitto e di diploma va ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512, art. 9.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1977
Registro n. 126 Istruzione, foglio n. 346
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-12;838#art-1