Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 nov 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 202 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione per revisori e certificatori di bilanci societari annessa alla facoltà di economia e commercio.
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Scuola di specializzazione per revisori
e certificatori di bilanci societari
Art. 203.- Titolo per l'ammissione alla scuola di specializzazione è la laurea in economia e commercio.
Art. 204. - La scuola ha sede presso la facoltà di economia e commercio dell'Università ed è retta secondo le norme del regolamento generale per la scuola di specializzazione dell'Università di Messina e secondo le norme del seguente ordinamento.
Art. 205. - La domanda di ammissione deve essere diretta al rettore della Università ed accompagnata dal diploma di laurea, dal certificato di carriera scolastica e da tutti gli altri titoli che il candidato ritenesse opportuno presentare.
Art. 206. - La scuola ha la durata di due anni. Il numero dei posti disponibili per ogni anno e di cento.
Art. 207. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) economia e politica aziendale;
2) procedure contabili e sistemi informativi di azienda;
3) teoria e pratica dell'unificazione contabile (nazionale e comparata);
4) analisi dei costi e finanza aziendale;
5) economia dei gruppi aziendali e delle imprese multinazionali.
2° Anno:
1) diritto delle società commerciali;
2) tecnica fiscale e tributaria del bilancio;
3) tecnica delle negoziazioni di borsa;
4) tecnica dei fidi bancari;
5) tecnica delle revisioni e della certificazione dei bilanci;
6) diritto tributario e di bilancio.
Art. 208. - La Direzione della scuola è affidata al professore di ragioneria generale ed applicata al quale spetta, fra l'altro, la vigilanza sulla frequenza, sulla attività e sulla disciplina degli specializzandi.
Il controllo sul funzionamento viene esercitato dal preside della facoltà di economia e commercio.
Art. 209. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno, gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del primo anno.
Art. 210. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Essa sarà accertata mediante la firma apposta dagli specializzandi su appositi fogli di presenza.
Art. 211. - Gli esami avranno luogo in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.
Art. 212. - Il direttore della scuola valuterà comparativamente la carriera scolastica e gli altri eventuali titoli presentati e procederà alla graduatoria degli aspiranti, che diventerà esecutiva dopo l'approvazione del preside della facoltà di economia e commercio.
Art. 213. - La scuola rilascia, dopo la discussione di una dissertazione scritta, un diploma di specialista in revisore e certificatore di bilancio.
Art. 214. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono così fissate:
tassa di ammissione (all'atto della domanda)...... L. 10.000 tassa di immatricolazione............... " 10.000 tassa di iscrizione (in 4 rate)............ " 90.000 soprattassa esame (in due rate)............ " 5.000 biblioteca ed esercitazioni (in 3 rate)........ " 148.000 libretto........................ " 1.000 soprattassa esame di diploma.............. " 5.000 tassa di ripetizione esame............... " 2.000 tassa di ripetizione diploma.............. " 1.000 tassa fuori corso................... " 20.000 contributo pergamena.................. " 2.000 tassa di diploma (erario)............... " 6.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977
Registro n. 116 Istruzione, foglio n. 68
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-12;785#art-1