Art. 1
In vigore dal 4 nov 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, esteso alla Marina e all'Aeronautica con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
Visto il capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti dell'Esercito, approvato con decreto del Ministro per la difesa 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1961, registro n. 59, foglio n. 191;
Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico
È approvato l'annesso capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso gli enti della Difesa.
L'annesso capitolato generale d'oneri, composto di quarantaquattro articoli e vistato dal Ministro per la difesa, avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla stessa data è abrogato il capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti dell'Esercito, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1960.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 6
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-rd-1