Art. 8
Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo I

Art. 8

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In vigore dal 4 nov 1977
In luogo della cauzione definitiva l'amministrazione può accettare fidejussione bancaria ai sensi del secondo comma dell'art. 54 del regolamento di contabilità di Stato. In tal caso: l'impresa consegnerà all'amministrazione una dichiarazione con la quale la banca garante si impegna a versare, senza alcuna osservazione o contestazione o pretesa di chiarimenti, una somma pari a quella garantita, quando l'amministrazione stessa ne faccia richiesta scritta perché ritenga di trovarsi in uno dei casi per i quali dal presente capitolato è previsto l'incameramento della cauzione. Nella dichiarazione la banca indicherà anche il proprio domicilio legale; il miglioramento del prezzo contrattuale deve essere pari alla differenza tra il tasso dell'interesse legale (5%) ed il tasso di commissione bancaria da calcolarsi sull'ammontare della cauzione non versata e per il tempo di durata del contratto; non deve comunque essere inferiore al 2,50 per cento.
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