Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo I
Art. 7
7 / 44In vigore dal 4 nov 1977
L'impresa appaltatrice che voglia, ai sensi dell'art. 54 del regolamento di contabilità di Stato, essere esonerata dal versare la cauzione definitiva, deve inoltrare all'ente appaltante apposita domanda, sulla prescritta carta bollata, indirizzata all'autorità competente ad approvare il contratto. Tale esonero può essere concesso solo in casi speciali, da valutarsi di volta in volta, e sempre che trattasi di impresa di notoria solidità.
L'impresa che sia esonerata dal prestare cauzione deve concedere un miglioramento del prezzo contrattuale ragguagliato al 5% annuo della cauzione non versata, calcolato per il tempo di durata del contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-7