Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa›Capo I
Art. 4
4 / 44In vigore dal 4 nov 1977
Il deposito provvisorio costituito dall'impresa aggiudicataria resta vincolato fino alla stipulazione del contratto.
Allorchè l'impresa predetta abbia provveduto alla costituzione della cauzione definitiva, il deposito viene restituito dalla sezione di tesoreria provinciale in base a nulla osta apposto dall'ente appaltante a tergo della quietanza di deposito, dal quale dovranno risultare gli estremi del versamento della cauzione medesima.
Il deposito provvisorio costituito dall'impresa non risultata aggiudicataria viene restituito dalla sezione di tesoreria provinciale in base a nulla osta steso dall'ente appaltante a tergo della quietanza di deposito, dal quale deve esplicitamente risultare la circostanza che l'impresa non è rimasta aggiudicataria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-4