Art. 37
Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesaCapo IV

Art. 37

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In vigore dal 4 nov 1977
Il consiglio arbitrale è così composto: a) da due magistrati del Consiglio di Stato, nominati dal Presidente del Consiglio stesso. Il magistrato di qualifica più elevata o il più anziano a parità di qualifica assumerà la presidenza del collegio arbitrale; b) da un magistrato giudicante della corte di appello di Roma, nominato dal primo presidente della corte stessa; c) da un dirigente amministrativo del Ministero della difesa ovvero un ufficiale superiore o generale nominato dal Ministero ovvero un avvocato dello Stato; d) da un arbitro nominato dall'impresa appaltatrice. Gli arbitri nominati ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma precedente continuano nelle loro funzioni anche se cessino dall'ufficio che occupano al momento della nomina o ne occupino uno diverso. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede alla sostituzione con le norme del precedente comma primo. Disimpegnerà le funzioni di segretario del collegio un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-08;751#art-cpl-37